commenta – Il Coordinamento e la Presidenza dell’Associazione

By 1 Ottobre 2016Ottobre 27th, 2016notizie

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Art. 17 | Coordinamento

17.1 Il Coordinamento è l’organo di direzione politica e operativa dell’Associazione e agisce nell’ambito delle decisioni programmatiche e strategiche deliberate dall’Assemblea. Inoltre, predispone tutti gli atti e i contratti inerenti l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti e le operazioni necessarie alla sua corretta amministrazione.

17.2 È composto da:

  1. la Presidenza dell’Associazione
  2. il Tesoriere
  3. i referenti dei gruppi di lavoro previsti all’art. 11.2
  4. i capigruppo nelle assemblee elettive e una ulteriore rappresentanza degli eletti nel limite massimo di tre consiglieri individuati dal gruppo degli eletti
  5. dodici membri eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea dei soci con il criterio della parità di genere (sei donne e sei uomini).

La Presidenza dell’Assemblea è invitata in modo permanente, senza diritto di voto.

17.3 Il Coordinamento è presieduto dalla Presidenza dell’Associazione.

17.4 I membri devono essere eletti in modo da garantire la rappresentanza di tutte le opinioni espresse dall’Assemblea secondo il criterio della proporzionalità.

17.5 Il numero dei membri eletti (comprensivo della Presidenza dell’Associazione) non può essere inferiore a quello dei referenti dei gruppi di lavoro di cui all’art. 11.2 lett. a), b) e c). Nel caso in cui questi ultimi siano in numero superiore, alla prima Assemblea utile si provvederà all’elezione di tanti membri quanti occorrono a ristabilire la parità.

Art. 18 | Funzionamento del Coordinamento

18.1 Il Coordinamento viene convocato periodicamente dalla Presidenza dell’Associazione. Può essere inoltre convocato su richiesta di un quinto dei suoi membri (con arrotondamento per eccesso nel caso di quoziente con resto). In questo caso il Presidente provvede alla convocazione entro i due giorni successivi al ricevimento della richiesta e la riunione deve svolgersi entro i successivi tre giorni.

La convocazione avviene tramite e-mail all’indirizzo di ciascuno dei componenti con almeno cinque giorni di anticipo, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili e per le riunioni richieste dai membri.

18.2 Le riunioni sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti (con arrotondamento per eccesso nel caso in cui il numero dei componenti sia dispari) e – tra questi – almeno la metà più uno dei componenti eletti dall’Assemblea.

18.3 Il Coordinamento adotta le proprie decisioni attraverso il metodo del consenso. Solo nel caso in cui, dopo ampia discussione, risulti impossibile raggiungere una decisione condivisa, si procede al voto. In tal caso, è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

18.4 I membri del Coordinamento vengono dichiarati decaduti in caso di assenza non giustificata ripetuta per tre volte anche non consecutive, da comunicare via e-mail alla Presidenza dell’Associazione in modo tempestivo e comunque prima della riunione per la quale è prevista l’assenza.

18.5 Ciascun gruppo di lavoro comunica alla Presidenza dell’Associazione la formazione del gruppo e la nomina del referente, oppure lo scioglimento del gruppo. Il referente designato entra a fare parte del Coordinamento se il gruppo che lo ha nominato si è già riunito pubblicamente almeno due volte.

18.6 In caso di decadenza o di dimissioni, l’Assemblea dei soci e i gruppi di lavoro procedono alle sostituzioni di propria competenza in occasione della prima riunione utile. Nel caso in cui i membril decaduti o dimissionari raggiungano un numero pari alla metà più uno dei componenti, l’Assemblea e i gruppi di lavoro devono essere riuniti per il reintegro entro sette giorni dal verificarsi di tale circostanza.

18.7 Il Coordinamento rimane in carica tre anni.

Art. 19 | Presidenza dell’Associazione

19.1 L’Assemblea elegge la Presidenza dell’Associazione, organo politico che:

  1. a) rappresenta l’Associazione
  2. b) garantisce il suo funzionamento e la continuità della sua attività
  3. c) presiede il Coordinamento.

19.2 La Presidenza dell’Associazione è composta da due soci, un uomo e una donna, che operano in modo collegiale.

19.3 La rappresentanza legale è esercitata congiuntamente e disgiuntamente dai membri della Presidenza dell’Associazione. In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.

19.4 La Presidenza dell’Associazione viene eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto della maggioranza assoluta dei soci presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

19.5 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti della Presidenza dell’Associazione o di entrambi, l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Art. 20 | Tesoriere

20.1 Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità e della gestione del patrimonio dell’Associazione secondo le direttive dell’Assemblea dei soci e le decisioni del Coordinamento. In particolare: cura la conservazione della documentazione contabile, liquida gli impegni di spesa, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. A tal fine ha il potere di operare sui conti e  i depositi bancari intestati all’Associazione.

20.2 Annualmente, entro il mese di marzo, relaziona sul progetto di rendiconto economico, sottoponendolo all’approvazione del Coordinamento.

20.3 Su richiesta della Presidenza dell’Assemblea, della Presidenza dell’Associazione, dei membri del Coordinamento o di almeno venti soci, è tenuto all’esibizione della documentazione contabile attestante la movimentazione economico-finanziaria  e la regolarità dei versamenti delle quote associative.
20.4 Il Tesoriere è nominato dal Coordinamento, che lo sceglie tra i propri membri eletti da’’Assemblea, ad esclusione di quelli che fanno parte della Presidenza. Dura in carica tre anni e può essere riconfermato una volta per uguale durata.

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