commenta – I gruppi di lavoro

By 1 Ottobre 2016Ottobre 27th, 2016notizie

commenta – I gruppi di lavoro

Art. 11 | Gruppi di lavoro

11.1 I gruppi di lavoro rappresentano l’articolazione operativa dell’Associazione, lo strumento principale per la partecipazione attiva dei cittadini, i luoghi dell’elaborazione politica alla base della discussione e delle decisioni dell’Assemblea e del Coordinamento.

11.2 Sono istituite quattro tipologie di gruppi:

  1. a) gruppi tematici e territoriali
  2. b) gruppi per la gestione delle campagne
  3. c) gruppi funzionali
  4. d) gruppi istituzionali

Art. 12 | Gruppi tematici e territoriali

12.1 I gruppi tematici e territoriali elaborano programmi, organizzano iniziative pubbliche e promuovono analisi e studi per supportare l’azione politica con una conoscenza approfondita degli argomenti individuati e dei luoghi di insediamento. In particolare:

  1. i gruppi di lavoro tematici si occupano di temi rilevanti per l’azione politica ed amministrativa di Bologna e dell’area metropolitana
  2. i gruppi di lavoro territoriali sono costituiti nei quartieri di Bologna e nei comuni dell’area metropolitana o in porzioni più ristrette di essi e si occupano delle tematiche specifiche dei territori di insediamento.

12.2 I gruppi vengono istituiti su iniziativa di almeno dieci soci. La proposta di istituzione viene avanzata al Coordinamento tramite la Presidenza dell’Associazione. La proposta può essere respinta solo nel caso in cui sia in contrasto con lo Statuto, il Codice di comportamento, i Regolamenti e il programma politico dell’Associazione.

12.3 Questi gruppi sono aperti a tutti i cittadini, lavorano in modo coordinato tra loro e si ispirano a un principio di autonomia fondato su una forte condivisione dei valori dell’Associazione stabiliti nello Statuto, in modo da garantire la massima libertà di iniziativa evitando che tale libertà danneggi – sia pure in modo involontario o indiretto – l’immagine pubblica dell’Associazione e la sua azione politica. Le decisioni vengono prese attraverso il metodo del consenso. Non si dà luogo a votazioni.

12.4 Ciascun gruppo elegge al suo interno un referente tra gli iscritti all’Associazione. La votazione è riservata ai soci. È necessario il voto favorevole di due terzi dei soci presenti, con un quorum costitutivo minimo pari a dieci soci. Con le stesse regole si procede a eventuale revoca.

Responsabilità specifiche possono essere attribuite ai membri di ciascun gruppo.

12.5 I gruppi inattivi da più di tre mesi decadono e perdono la rappresentanza nel Coordinamento.

Art. 13 | Gruppi per la gestione delle campagne

13.1 I gruppi per la gestione delle campagne gestiscono tutti gli aspetti politici e organizzativi relativi alle campagne lanciate dall’Associazione.

13.2 I gruppi vengono istituiti dal Coordinamento che procede anche alla nomina dei referenti.

Art. 14 | Gruppi funzionali

14.1 I gruppi funzionali si occupano degli aspetti organizzativi necessari al funzionamento dell’Associazione (comunicazione, raccolta fondi, tesseramento, etc.)

14.2 Sono istituiti:

  1. il gruppo per la gestione della comunicazione
  2. il gruppo per la raccolta fondi, il tesseramento e l’organizzazione.

14.3 In base alle esigenze organizzative, l’Assemblea – anche su proposta del Coordinamento – può istituire altri gruppi.

14.4 I referenti dei gruppi funzionali vengono nominati dal Coordinamento tra i soci dell’Associazione.

Art. 15 | Gruppi istituzionali

15.1 I gruppi istituzionali riuniscono gli eletti nelle liste dell’Associazione.

15.2 Sono istituiti:

  1. i gruppi delle assemblee elettive (uno per ciascuna assemblea elettiva laddove gli eletti siano più di uno), i cui referenti sono i rispettivi capigruppo
  2. il gruppo degli eletti, che riunisce tutti gli eletti nelle assemblee elettive allo scopo di garantire unità e coerenza all’azione amministrativa, il cui referente è il capogruppo nel Consiglio comunale del capoluogo.

15.3 I gruppi istituzionali si avvalgono della collaborazione di staff che supportano gli eletti nello studio e nella elaborazione di proposte per lo svolgimento del mandato amministrativo.

Art. 16 | Norme comuni ai gruppi di lavoro

16.1 I referenti di tutti i gruppi rimangono in carica per tre anni e possono essere riconfermati una volta per uguale periodo.

16.2 I referenti dei gruppi sono tenuti a relazionare periodicamente all’Assemblea sull’attività svolta ed a farsi portavoce delle istanze dei membri del gruppo.

16.3 Per favorire la diffusione delle responsabilità tra i soci ed evitare sovrapposizioni tra funzioni diverse:

  1. a) la Presidenza dell’Assemblea, la Presidenza dell’Associazione, il Tesoriere e gli eletti alle elezioni amministrative non possono rivestire il ruolo di referenti dei gruppi tematici, territoriali e funzionali

b) i soci non possono coordinare più di un gruppo di lavoro tra quelli elencati all’art. 11.2.

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  • Adam Gancillo ha detto:

    Art. 12.4 : A mio parere la votazione non deve essere riservata ai soci, almeno nei gruppi territoriali. Diamo al cittadino il diritto di voto prima che lui ci dia la sua quota di iscrizione.

  • Antonio Madera ha detto:

    Art. 12.4 : madera maderasel@katamail.com
    bisogna specificare, come avevo già suggerito, “soci dell’associazione iscritti al gruppo come gruppo principale ”
    come viene regolamentata la migrazione tra due gruppi ?
    come viene fatto il censimento dei gruppi e degli iscritti al guppo principale?

    • Antonio Madera ha detto:

      DISCUSSO
      elaborata formula perchè fosse più preciso che la nomina del referente del gruppo, ovvero colui che entra nel coordinamento, fosse prerogativa dei soli componenti del gruppo stesso e che fossero contemporaneamente iscritti all’Associazione.
      rimandato all’elaborazione di un regolamento dei gruppi le eventuali regole di iscrizione ad un gruppo principale, migrazioni ecc.
      La Socia ed il Socio sono assolutamente liberi di partecipare ai lavori di qualsiasi gruppo ma rimane da definire, se lo si vuole definire ( od al contrario lasciarlo così, ovvero più aperto possibile ), in quale gruppo possono votare per la nomina del referente che entra in coordinamento.
      Per quanto riguarda:
      1) possibilità di autodeterminazione del gruppo al proprio interno adottando votazioni, la tendenza della discussione è stata quella di confermare la supremazia del metodo del consenso ( questa è una mia opinione )
      2) possibilità di estendere le decisioni all’interno del gruppo anche ai simpatizzanti, la tendenza era quella di considerare che l’essere il gruppo apertissimo a chiuque e l’uso del metodo del consenso rispondeva già al coinvolgimento dei simpatizzanti e solo un referente o un gruppo ” poco adeguato ” avrebbe discrimiato il peso dei contributi ( sempre mia opinione personale )

  • Antonio Madera ha detto:

    Art 13.1 madera maderasel@katamail.com, Suggerimento. Si aggiunge:
    sono quindi gruppi di scopo e sono temporanei e decadono con il raggiungimento dello scopo o del tempo predeterminato per il suo raggiungimento.

  • Antonio Madera ha detto:

    Art 13.2 e 14.2 madera maderasel@katamail.com Suggerimento. Si aggiunge:
    che saranno componenti con diritto di voto del Coordinamento.
    Va scritto, non basta l’art 17.2.

    • Antonio Madera ha detto:

      RESPINTO
      è stata espressa completa contrarietà alle ripetizioni in quanto scritto chiaramente nell’articolo 17.2

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