commenta – L’Assemblea dei soci e la presidenza dell’Assemblea

By 1 Ottobre 2016Ottobre 27th, 2016notizie

commenta – L’Assemblea dei soci e la presidenza dell’Assemblea

Parte seconda | Organi

 

Art. 6 | Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  1. a) l’Assemblea dei soci
  2. b) la Presidenza dell’Assemblea
  3. c) i Gruppi di lavoro
  4. d) il Coordinamento
  5. e) la Presidenza dell’Associazione
  6. f) il Tesoriere

Art. 7 | Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione e ad essa spetta l’elaborazione del programma politico e delle scelte strategiche. L’Assemblea:

  1. elabora e approva i documenti programmatici, i piani di lavoro, i programmi elettorali e tutti i documenti comunque denominati che abbiano rilevanza strategica per l’azione dell’Associazione
  2. elabora e approva il Codice di comportamento, i Regolamenti sulla partecipazione, sulla comunicazione, sul finanziamento, e altri regolamenti di cui ritenga necessaria l’adozione
  3. elabora e approva il Regolamento elettorale almeno dieci mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative, o con congruo anticipo in caso di elezioni anticipate; il Regolamento elettorale deve stabilire, almeno, modalità e tempi per la designazione del candidato o candidata alla carica di sindaco, per l’individuazione dei candidati alle elezioni amministrative, per l’elaborazione del programma, e le modalità di finanziamento
  4. approva la composizione e la struttura delle liste per le elezioni amministrative
  5. elegge il Comitato elettorale, almeno quattro mesi prima della data presunta per lo svolgimento delle elezioni amministrative
  6. approva il rendiconto economico
  7. delibera in merito ai provvedimenti di revoca delle cariche sociali e delle responsabilità politiche e organizzative e alle sanzioni nei confronti degli eletti; la revoca degli organi deve avvenire con le stesse maggioranze stabilte per la loro elezione
  8. delibera in merito all’esclusione degli associati in caso di violazione delle norme statutarie, del Codice di comportamento e dei Regolamenti.

Art. 8 | Partecipazione all’Assemblea

8.1 Allo scopo di rendere il più ampia possibile la partecipazione dei soci:

  1. le assemblee vengono convocate con largo anticipo e con un preavviso minimo di dieci giorni, fatta eccezione per situazioni di urgenza che impongono decisioni tempestive e indifferibili
  2. i documenti sottoposti al voto ed eventuali materiali preparatori ai punti previsti all’ordine del giorno vengono pubblicati sul sito dell’Associazione con congruo anticipo ed in ogni caso almeno cinque giorni prima dell’assemblea
  3. deve essere data la possibilità agli associati di discutere in anticipo i punti all’ordine del giorno, sulla base dei materiali preparatori, attraverso gli strumenti di comunicazione dell’Associazione
  4. la durata dell’assemblea deve essere calibrata rispetto agli argomenti in discussione – allo scopo di garantire un tempo adeguato per il dibattito – e deve essere stabilita in modo tassativo nella convocazione
  5. fra una assemblea e l’altra, gli associati vengono periodicamente consultati su questioni specifiche attraverso i canali di comunicazione dell’Associazione.

8.2 All’Assemblea partecipano con diritto di voto tutti i soci iscritti almeno tre giorni prima e in regola con il versamento della quota sociale stabilita dall’Assemblea stessa. Non è ammesso il voto su delega.

Art. 9 | Sedute dell’Assemblea

9.1. L’Assemblea viene convocata dalla sua Presidenza almeno una volta ogni quattro mesi. Può essere inoltre convocata su richiesta della Presidenza dell’Associazione, su richiesta di due terzi dei componenti del Coordinamento o su richiesta di almeno il 5% degli associati calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. E’ comunque previsto un limite minimo di quaranta associati richiedenti. L’Assemblea deve essere convocata entro tre giorni dal ricevimento della richiesta secondo quanto stabilito dall’art. 8.1 lett. a). La convocazione avviene tramite pubblicazione dell’avviso sul sito dell’Associazione e contestuale invio di una e-mail all’indirizzo di tutti gli associati. La convocazione viene resa pubblica anche attraverso gli altri canali comunicativi dell’Associazione.

9.2. L’Assemblea in seduta ordinaria è pubblica, salvo il caso di convocazioni aventi come oggetto lo stato e la personalità dei soci. L’Assemblea è valida in presenza di almeno il 15% dei soci calcolato sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. L’Assemblea ordinaria delibera con il voto della maggioranza semplice dei soci presenti. In caso di approvazione di Regolamenti e del Codice di comportamento è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

9.3 L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria in caso di modifiche allo Statuto o scioglimento dell’Associazione. In sede di prima e seconda convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci calcolata sulla base del numero degli iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente. A partire dalla terza convocazione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, fermo restando il quorum costitutivo stabilito per l’Assemblea ordinaria.

9.4 L’Assemblea ordinaria e straordinaria vota in modo palese, tranne nei casi previsti dallo Statuto e nelle votazioni per le liste elettorali.

9.5. La Presidenza nomina all’inizio della seduta un segretario con il compito di redigere un verbale sintetico che viene pubblicato sul sito dell’Associazione entro sette giorni.

9.6 L’Assemblea straordinaria non può essere convocata dal 15 luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 6 gennaio. Lo Statuto, il Codice di comportamento e i Regolamenti non possono essere modificati nei sei mesi precedenti le elezioni amministrative.

Art. 10 | Presidenza dell’Assemblea

10.1 L’Assemblea elegge una presidenza composta da due soci, un uomo e una donna, che collegialmente:

  1. a) presiedono l’Assemblea
  2. b) garantiscono il suo funzionamento
  3. c) garantiscono la partecipazione dei soci alla vita dell’Associazione.

10.2 In caso di assenza o impedimento temporaneo di uno dei due, le funzioni vengono esercitate disgiuntamente.

10.3 La Presidenza viene eletta dall’Assemblea a scrutinio segreto con il voto dei due terzi dei soci presenti e rimane in carica per tre anni con possibilità di rinnovo per una sola volta per uguale periodo. Le candidature devono essere disgiunte.

10.4 In caso di dimissioni, decadenza o decesso di uno dei componenti della Presidenza dell’Assemblea o di entrambi, l’Assemblea deve essere convocata entro quindici giorni per eleggere i nuovi componenti. In caso di assenza di entrambi i membri della Presidenza dell’Assemblea, essa viene convocata dalla Presidenza dell’Associazione. In caso di votazione per uno solo dei componenti, il nuovo eletto rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria.

Join the discussion 11 Comments

  • Antonio Madera ha detto:

    xx

  • Antonio Madera ha detto:

    Art 6, madera maderasel@katamail.com
    ce lo mettiamo da qualche parte che chi entra in una lista di cancidatura in Comune o Quartiere deve necessariamente dimettersi da qualsiasi carica?
    Ma solo perchè è impossibile dare la stessa opportunità agli altri candidati.

  • Antonio Madera ha detto:

    Art 9.1 madera maderasel@katamail.com
    Come si calcolano i due terzi dei componenti del coordinmento?
    E’ caratteristica della struttura data da questo statuto che il numero dei componenti del coordinamento sia variabile in rapporto ad evenienze ordinarie ( è straordinaria la decadenza per qualsiasi motivo di un eletto ) come la nascita o lo scioglimento di un gruppo di lavoro e la eventuale e parallela nomina di componenti eletti dall’assemblea per riequilibrare.
    In caso di decimale si arrotonda per difetto o eccesso?

    Suggerimento 1:
    in caso di decadenza o costituzione di gruppi di lavoro territoriali e/o tematici il numero di riferimento per il calcolo cambia in quanto non è dato sapere se e quando si ricostituirà ed invece è certa la costituzione di uno o più nuovi.
    Per i gruppi funzionali e/o delle campagne il numero dei componenticui fare riferimento non cambia in quanto si prevede che ci sarà una rapida nomina da parte del coordinamento stesso.
    Per gli eletti dall’Assemblea il numero non cambia perchè anche nella peggiore delle ipotesi è solo questione di tempo ( quattro mesi ) perchè sarà sicuramente ripristinato.
    E’ previsto un organigramma dell’associazione aggiornato alla convocazione del coordinamento.

    Suggerimento 2:
    sostituire due terzi con dieci, non sono tantissimi ma sicuramente non pochi.
    E’ previsto un organigramma dell’associazione aggiornato alla convocazione del coordinamento.

  • Antonio Madera ha detto:

    9.5 madera maderasel@katamail.com
    chi controlla la congruità della sintesi ( sicuramente in buona fede )?

  • Antonio Madera ha detto:

    Art 10.1 madera maderasel@katamail.com. suggerimento
    d) producono ed aggiornano l’organigramma dell’Associazione

  • Antonio Madera ha detto:

    Art 12.1 madera maderasel@katamail.com suggerimento:
    Si occupano ” prevalentemente ” di temi rilevanti e tematiche specifiche

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